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A.N.A.S. MILANO
Associazione Nazionale di Azione Sociale
ENTE DEL TERZO SETTORE - ENTE DI FORMAZIONE
CONTRATTI DI LOCAZIONE
I contratti di locazione di immobili devono essere obbligatoriamente registrati. La registrazione puo' essere effettuata dal LOCATORE (proprietario) o dal CONDUTTORE (inquilino). L'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di registrazione e' relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno.
La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Affidati ai nostri professionisti con esperienza decennale nel settore fiscale.
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contratto di locazione libero: 4+4 (articolo 3 L. n. 431/98)
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contratto di locazione a canone concordato: 3+2 (articolo 4 L. n. 431/98)
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contratto di locazione "con natura transitoria": 1-18 mesi (articolo 5 L. n. 431/98)
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contratto di locazione "con natura transitoria": 6 mesi-3anni (articolo 5 L. n. 431/98)
Il contratto di locazione puo' essere registrato:
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PRESSO UFFICIO con modalità cartacea
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IN VIA TELEMATICA:
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obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili;
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facoltativa per tutti gli altri contribuenti;
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Il pagamento delle imposte di registro e di bollo vengono addebitate sul conto corrente bancario o postale di uno dei contraenti.
LE IMPOSTE DA VERSARE:
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IMPOSTA di REGISTROIMPOSTA di BOLLO
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2% sul canone annuoEuro 16
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro e di bollo).
LA CEDOLARE SECCA
Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'e' la possibilita' di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca, che prevede il versamento di un'imposta del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%* (contratti a canone concordato) sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione. Inoltre, non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione Istat.
*Dal 2014 l'aliquota ridotta è pari al 10% (Dl 102/2013),prevista per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia ; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Il contratto di locazione con opzione "cedolare secca" puo' essere registrato:
I nostri professionisti provvederanno a:
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verificare la conformità dei documenti
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verificare le possibili agevolazioni alle quali hai diritto
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apporre il visto di conformità
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effettuare una consulenza gratuita
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elaborare la dichiarazione
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inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate
Come si registra un contratto di locazione
Tipologie di contratto
Le imposte da versare
Cedolare secca
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