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PENSIONE DI VECCHIAIA

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La vecchiaia costituisce uno degli eventi protetti presi in considerazione dall’art. 38 della Costituzione.
Il principale strumento che l’ordinamento previdenziale predispone a favore dei lavoratori che, a causa dell’età avanzata, non sono più in grado di assicurarsi un reddito mediante lo svolgimento di un’attività di lavoro è la “pensione di vecchiaia”.
La caratteristica peculiare della pensione di vecchiaia è la concessione del trattamento previdenziale è subordinata, oltre che alla cessazione dell’attività di lavoro e al raggiungimento di una certa anzianità assicurativa, soprattutto al raggiungimento di una certa età anagrafica (c.d. “età pensionabile”).

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Requisiti anagrafici

I nuovi requisiti anagrafici, validi a decorrere dall’1.1.2012, si applicano a tutti i lavoratori che siano stati assunti per la prima volta dal 1.1.1996 in poi (quindi privi di anzianità contributiva a tale data) e ai lavoratori passati al sistema contributivo pro rata).
In base alle nuove regole, l’età pensionabile dei dipendenti è così fissata:

  • Per i lavoratori dipendenti del settore privato: 66 anni a decorrere dal 1.01.2012 e a 67 anni a decorrere dal 2021;

  • Per le lavoratrici dipendenti del settore privato la legge effettua un’equiparazione progressiva, così determinata: 62 anni dal 2012; 63 anni e 6 mesi dal 2014; 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018. A decorrere dal 2021, l’età pensionabile è fissata, anche per le donne, a 67 anni;

  • Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico: 66 anni a decorrere dal 2012 e 67 anni a decorrere dal 2021.

Si precisa che i requisiti anagrafici così indicati sono soggetti ad un incremento annuale calcolato in base ad un meccanismo di adeguamento alla speranza di vita che si applica a tutti i trattamenti a decorrere dal 1.01.2013. Secondo tale meccanismo di adeguamento, si dovrebbe giungere, 2021, alla già indicata età pensionabile pari a 67 anni. Qualora ciò non avvenisse, l’età pensionabile verrà comunque pensionabile verrà comunque elevata con decreto direttoriale in modo che nel 2012 il requisito dei 67 anni sia comunque raggiunto.

Requisiti contributivi

Ad oggi, gli ulteriori requisiti previsti per accedere al trattamento di pensione di vecchiaia sono:

  • Aver maturato un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

  • La pensione spettante non deve essere inferiore ad un determinato importo minimo, che viene determinato facendo riferimento al valore dell’assegno sociale (ossia di un prestazione di natura assistenziale erogata dall’INPS e rideterminata di anno in anno);

  • Cessazione del rapporto di lavoro.

Come anticipato, il decreto Salva Italia ha introdotto una forma di incentivazione al proseguimento dell’attività lavorativa, in base al quale il lavoratore, dopo aver maturato i requisiti pensionistici, può decidere di proseguire nella propria attività lavorativa fino ad un limite massimo di flessibilità, fino ai 70 anni.
In tal caso, viene applicato un coefficiente di trasformazione calcolato fino ai 70 anni che incrementa la prestazione pensionistica a favore del lavoratore.

Accesso alla pensione di vecchiaia per alcune categorie particolari

Per alcune categorie particolari sono previsti requisiti di accesso ridotti.

LAVORATORI NON VEDENTI
I lavoratori non vedenti, se tali prima dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria, ovvero con almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 se donne. In tutti gli altri casi i lavoratori non vedenti possono andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 se donne.

LAVORATORI INVALIDI
I lavoratori invalidi con almeno l’80% di invalidità possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 se donne.

LAVORI USURANTI
la legge prevede che coloro che svolgono lavori usuranti possono andare in pensione prima, rispetto ai limiti di età stabiliti per la generalità dei casi, in relazione allo svolgimento e alla durata dell’attività.

LAVORATRICI MADRI
Le lavoratrici madri, alle quali si applichi il regime contributivo, possono andare in pensione in anticipo aggiungendo alla loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore.

L’età pensionabile delle donne

Sino al 1.01.2012, ai fini dell’accesso al trattamento di vecchiaia, per le donne era prevista un’età pensionabile inferiore a quella richiesta agli uomini.
Il divario di età pensionabile poteva comunque essere colmato: la legge consentiva infatti alle donne di optare per la prosecuzione dell’attività lavorativa fino ai limiti di età previsti per gli uomini.
Tuttavia, secondo una sentenza della Corte di giustizia (C-46/07), la differenziazione tra l’età pensionabile delle donne e quella degli uomini, prevista dal nostro ordinamento, si poneva in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di retribuzioni sancito dall’art. 141 del Trattato CE.
La censura della Corte investiva tuttavia solo l’età pensionabile prevista per i dipendenti pubblici. Conseguentemente dal 1° gennaio 2012 l’età pensionabile per le dipendenti pubbliche è pari a 65 anni.
Il decreto Salva Italia, come visto, è stato redatto con l’espressa finalità di ottenere una convergenza fra il requisito previsto per gli uomini e per le donne, con una particolarità:
mentre nel settore pubblico l’equiparazione è già in vigore, per le lavoratrici del settore privato, invece, l’equiparazione avverrà progressivamente e diventerà definitiva nel 2018.

Il trattamento pensionistico per i lavoratori autonomi

lavoratori autonomi godono della prestazione pensionistica nelle seguenti modalità:

  • i lavoratori agricoli, gli artigiani e i commercianti (iscritti alle tre rispettive gestioni speciali) godono della pensione secondo il medesimo sistema previsto per i lavoratori dipendenti;

  • gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS godono della pensione di vecchiaia, liquidata secondo il sistema contributivo. I trattamenti sono disciplinati dalle disposizioni previste per la gestione speciale degli esercenti attività commerciale;

  • per i liberi professionisti, la prestazione pensionistica è gestita dalla Cassa previdenziale di afferenza.

 

 

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